Art. 18
LEGGE 11 gennaio 1957, n. 6
In vigore dal 18 ago 1967
La durata della concessione è di trenta anni.
Decorsi due terzi del suddetto periodo, il concessionario ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito interamente il programma di coltivazione e se ha adempiuto a tutti gli altri obblighi derivanti dalla concessione.
La proroga è disposta alle stesse condizioni della concessione originaria con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi
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