Art. 1 · LEGGE 29 dicembre 1956, n. 1559

Art. 1

LEGGE 29 dicembre 1956, n. 1559

In vigore dal 13 feb 1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. L'ultimo comma dell' della legge 12 febbraio 1955, n. 77, è sostituito dai seguenti: "Chiunque intende pubblicare notizia dei protesti cambiari deve fare riferimento alla pubblicazione ufficiale di cui al primo comma, indicando gli estremi di tale pubblicazione". "Chiunque contravviene alla disposizione di cui al precedente comma è punito con l'ammenda da lire ventimila a lire centomila". La presente legge, munita del sigillo dello stato sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 dicembre 1956 GRONCHI SEGNI - CORTESE - MORO ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: MORO
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