Art. 8 · LEGGE 27 dicembre 1956, n. 1444

Art. 8

LEGGE 27 dicembre 1956, n. 1444

In vigore dal 4 gen 1957
La spesa derivante dall'attuazione della presente legge sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia a cominciare dallo esercizio finanziario 1957-58.
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