Art. 7
LEGGE 27 dicembre 1956, n. 1444
In vigore dal 4 gen 1957
Il Governo è delegato a procedere, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla attribuzione alle piante organiche degli uffici giudiziari dei posti aumentati nel ruolo della magistratura e nel ruolo del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, tenuto conto delle esigenze dei vari uffici in relazione al numero dei magistrati e dei funzionari di cancelleria e di segreteria che vi sono attualmente addetti e al numero degli affari.
Il Governo è altresì delegato a emanare, entro lo stesso termine di cui al comma precedente, le norme sull'ordinamento del personale di dattilografia, uniformandosi alle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 sull'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato e 11 gennaio 1956, n. 17, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.
La ripartizione fra gli uffici giudiziari del personale di dattilografia è stabilita con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.
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