Art. 2 · LEGGE 27 dicembre 1956, n. 1444

Art. 2

LEGGE 27 dicembre 1956, n. 1444

In vigore dal 4 gen 1957
Il ruolo organico del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie è aumentato di cinquecento posti, di cui quattrocento nella qualifica iniziale e cento nelle qualifiche superiori. Il Governo è delegato, nel termine stabilito dall', a ripartire fra le diverse qualifiche superiori alla iniziale i cento posti di cui al precedente comma, modificando il ruolo organico risultante dalla tabella M annessa alla legge 9 agosto 1956, n. 1086. La ripartizione sarà fatta in base alle esigenze di servizio.
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