Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 18 gen 1957
I decreti indicati nell' saranno emanati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro previo parere di una Commissione composta di sei deputati e di sei senatori, nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee legislative, e di sei magistrati, nominati dal Ministro per la grazia e giustizia. La Commissione dovrà esprimere il suo parere entro quattro mesi dalla richiesta. Trascorso inutilmente il termine predetto, il decreto potrà essere emanato senza il previo parere della Commissione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 dicembre 1956 GRONCHI SEGNI - MORO - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO
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