Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 18 gen 1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, per il periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti, aventi valore di legge ordinaria, per apportare modificazioni alle circoscrizioni giudiziarie e alle piante organiche degli uffici giudiziari, con l'osservanza dei criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti.
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