Art. 9
LEGGE 23 dicembre 1956, n. 1526
In vigore dal 1 feb 1957
Il burro comunque alterato od avariato può essere detenuto e trasportato a condizione che sui singoli involucri e sui recipienti che lo contengono sia stato stampigliato in caratteri indelebili e ben visibili l'indicazione "burro alterato non in vendita". La stessa indicazione deve risultare anche sui documenti di trasporto.
Si osserva in ogni caso la disposizione del capoverso dell'art. 5.
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