Art. 2
LEGGE 23 dicembre 1956, n. 1526
In vigore dal 1 feb 1957
È vietato produrre, detenere per vendere o comunque porre in commercio burro:
a) che non corrisponde alle definizioni di cui all'articolo precedente;
b) che non proviene da latte conforme alle disposizioni sanitarie;
c) che contiene materie estranee alla composizione del latte o della crema di latte di provenienza;
d) che contiene agenti di conservazione diversi dal sale comune;
e) che è colorato con sostanze non consentite dalla legge;
f) che all'esame organolettico e chimico risulta rancido o comunque alterato.
L'impiego di agenti di conservazione diversi da quello indicato nella lettera d) del presente articolo deve essere autorizzato dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.
Storico versioni
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