Art. 17 · LEGGE 23 dicembre 1956, n. 1526

Art. 17

LEGGE 23 dicembre 1956, n. 1526

In vigore dal 1 feb 1957
Le disposizioni della presente legge si applicano anche al burro importato dall'estero. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 dicembre 1956 GRONCHI SEGNI - COLOMBO - MORO - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: MORO
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