Art. 9
LEGGE 23 dicembre 1956, n. 1417
In vigore dal 23 nov 1961
Promozioni nelle carriere di concetto, amministrativa e tecnica
Le promozioni nelle carriere di concetto, amministrativa e tecnica, sono conferite come segue:
1) quelle a ragioniere e a perito aggiunto di 1ª classe, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, rispettivamente ai vice ragionieri ed ai periti aggiunti di 2ª classe che abbiano compiuto, in tali qualifiche, quattro anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova;
2) quelle a primo ragioniere e a perito:
a) nel limite di un quarto dei posti disponibili, mediante concorso per esame di merito distinto rispettivamente ai ragionieri ed ai periti aggiunti di 1ª classe i quali, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto, complessivamente, almeno otto anni di effettivo servizio nelle dette qualifiche ed in quelle inferiori. La frazione di posto superiore alla metà si considera posto intero;
b) per gli altri tre quarti dei posti disponibili, mediante esame di idoneità rispettivamente ai ragionieri ed ai periti aggiunti di 1ª classe i quali, alla data di pubblicazione del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto, complessivamente, almeno dieci anni di effettivo servizio nelle dette qualifiche ed in quelle inferiori;
3)
NUMERO ABROGATO DALLA L. 22 OTTOBRE 1961, N. 1143
;
4) quelle a primo revisore ed a perito principale di 1ª classe, mediante scrutinio per merito comparativo, rispettivamente ai revisori ed ai periti principali di 2- classe che abbiano compiuto, in tali qualifiche, almeno tre anni di effettivo servizio;
5) quelle a revisore capo ed a perito capo, mediante scrutinio per merito comparativo rispettivamente ai primi revisori ed ai periti principali di 1ª classe che abbiano compiuto in tali qualifiche, almeno tre anni di effettivo servizio.
I periodi di anzianità indicati al precedente punto 2) sono ridotti di due anni per gli impiegati forniti di laurea o di titoli equipollenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1956-12-23;1417#art-9