Art. 5 · LEGGE 23 dicembre 1956, n. 1417

Art. 5

LEGGE 23 dicembre 1956, n. 1417

In vigore dal 13 gen 1957
Limiti di età per l'ammissione in carriera Per l'ammissione ai concorsi di cui agli articoli 3 e 4, gli aspiranti debbono aver compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi stessi, il 18° anno di età e non superato, alla medesima data: A) Per le carriere direttive: 1) il 32° anno di età, per il ruolo del personale tecnico; 2) il 30° anno di età, per il ruolo del personale amministrativo. B) Per le carriere di concetto: 1) il 25° anno di età, per i ruoli del personale amministrativo e tecnico; 2) il 32° anno di età, per il ruolo del personale degli interpreti-traduttori. C) Per le carriere esecutive: il 25° anno di età, per i ruoli del personale tecnico, d'ordine e per quello di dattilografia. D) Per le carriere del personale ausiliario: 1) il 40° anno di età, per il ruolo del personale di vigilanza; 2) il 25° anno di età, per il ruolo del personale di anticamera. Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati egli invalidi di guerra.
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