Art. 5
LEGGE 23 dicembre 1956, n. 1417
In vigore dal 13 gen 1957
Limiti di età per l'ammissione in carriera
Per l'ammissione ai concorsi di cui agli articoli 3 e 4, gli aspiranti debbono aver compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi stessi, il 18° anno di età e non superato, alla medesima data:
A) Per le carriere direttive:
1) il 32° anno di età, per il ruolo del personale tecnico;
2) il 30° anno di età, per il ruolo del personale amministrativo.
B) Per le carriere di concetto:
1) il 25° anno di età, per i ruoli del personale amministrativo e tecnico;
2) il 32° anno di età, per il ruolo del personale degli interpreti-traduttori.
C) Per le carriere esecutive:
il 25° anno di età, per i ruoli del personale tecnico, d'ordine e per quello di dattilografia.
D) Per le carriere del personale ausiliario:
1) il 40° anno di età, per il ruolo del personale di vigilanza;
2) il 25° anno di età, per il ruolo del personale di anticamera.
Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati egli invalidi di guerra.
Storico versioni
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