Art. 40 · LEGGE 23 dicembre 1956, n. 1417

Art. 40

LEGGE 23 dicembre 1956, n. 1417

In vigore dal 13 gen 1957
Modalità di conferimento di alcune promozioni nel primo triennio di efficacia della legge Per la curata di un triennio, le promozioni a, ispettore superiore tecnico o direttore di stabilimento di 2ª classe e quelle a ispettore superiore amministrativo, nei ruoli del personale tecnico e amministrativo delle carriere direttive, sono conferite mediante scrutinio per merito comparativo senza colloquio. Per la medesima durata di un triennio, le promozioni a vicedirettore di stabilimento di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva, sono conferite, per la metà dei posti di volta in volta disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i consiglieri tecnici che conseguirono la promozione al grado 9° del soppresso ordinamento mediante concorso per esame. La frazione di posto superiore alla metà, si considera posto intero. La residuale metà dei posti è conferita mediante esame di concorso secondo le modalità previste dall'art. 8, punto 1), lettera a).
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