Art. 4 · LEGGE 23 dicembre 1956, n. 1417

Art. 4

LEGGE 23 dicembre 1956, n. 1417

In vigore dal 13 gen 1957
Ammissione nei ruoli delle carriere del personale ausiliario Il conferimento dei posti nella qualifica iniziale della carriera del personale ausiliario di vigilanza, è effettuato mediante concorso per titoli riservato: a) nel limite di un terzo dei posti disponibili, ai salariati di ruolo in servizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato da almeno cinque anni alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso; b) per gli altri due terzi, ai congedati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza. Il conferimento dei posti disponibili nella qualifica iniziale della carriera del personale ausiliario di anticamera, è effettuato mediante pubblico concorso per titoli. Per l'ammissione ai concorsi suddetti è richiesto il titolo comprovante il compimento degli studi di istruzione obbligatoria, nonchè il possesso degli altri requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni per l'accesso agli impieghi civili dello Stato. I concorsi per titoli di cui ai precedenti commi sono integrati da una prova pratica di scrittura sotto dettato.
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