Art. 37 · LEGGE 23 dicembre 1956, n. 1417

Art. 37

LEGGE 23 dicembre 1956, n. 1417

In vigore dal 13 gen 1957
Anzianità acquisita Gli impiegati inquadrati nelle qualifiche dei nuovi ruoli dell'Amministrazione, conservano, nelle qualifiche medesime, l'anzianità maturata nel grado di provenienza. Gli impiegati inquadrati nella qualifica di consigliere tecnico del ruolo del personale direttivo tecnico, già appartenenti al grado 9° di gruppo A, conservano, nella detta qualifica, l'anzianità di servizio complessivamente posseduta nel grado di provenienza ed in quello inferiore (10°). Gli impiegati inquadrati nella qualifica di vice-consigliere del ruolo del personale direttivo amministrativo, già appartenenti al grado 10° di gruppo A, conservano, nella della qualifica, l'anzianità di servizio complessivamente posseduta nel grado di provenienza ed in quello inferiore (11°).
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