Art. 35 · LEGGE 23 dicembre 1956, n. 1417

Art. 35

LEGGE 23 dicembre 1956, n. 1417

In vigore dal 13 gen 1957
Inquadramento nel ruolo del personale di anticamera In deroga ai disposto del primo comma dell', gli impiegati appartenenti al soppresso ruolo del personale ausiliario, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, disimpegnano mansioni di anticamera, nel caso in cui essi rinuncino ad essere restituiti ai servizi di vigilanza, sono inquadrati come segue, nel ruolo del personale ausiliario di anticamera di cui alla tabella N allegata alla presente legge: nella qualifica di commesso, gli agenti di custodia; nella qualifica di usciere capo, gli agenti di controllo; nella qualifica di usciere, i commessi.
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