Art. 32 · LEGGE 23 dicembre 1956, n. 1417

Art. 32

LEGGE 23 dicembre 1956, n. 1417

In vigore dal 13 gen 1957
Esercizio del potere disciplinare Al personale che presta servizio presso la Direzione generale, a qualsiasi carriera appartenga, avente qualifica non superiore a quella di ispettore generale tecnico o direttore di stabilimento di 1 classe ovvero a quella di ispettore generale amministrativo, la punizione della censura è inflitta con determinazione del direttore generale su motivata proposta, a seconda dei casi, del direttore centrale o del capo ufficio. Il direttore generale applica, altresì, la detta punizione su motivata proposta dei direttori centrali, ai capi degli stabilimenti, opifici ed ispettorati. Al restante personale che presta servizio presso gli organi periferici dell'Amministrazione, la punizione di cui sopra è inflitta, su motivata proposta dei capi degli stabilimenti, opifici ed ispettorati dai quali il personale medesimo dipende, dai direttori centrali con propria determinazione. La contestazione degli addebiti all'incolpato deve essere fatta dai funzionari tenuti, ai sensi dei commi precedenti, a formulare la proposta di punizione. Qualora, i medesimi funzionari ritengano che a seguito delle difese prodotte, l'incolpato debba essere prosciolto dia gli addebiti contestatigli, debbono avanzare motivata proposta di archiviazione della pratica. Contro il provvedimento con cui viene inflitta la censura è ammesso, entro trenta giorni dalla data della notificazione del provvedimento medesimo, ricorso gerarchico al Ministro che provvede su di esso con decreto motivato sentita la Commissione di disciplina.
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