Art. 30 · LEGGE 23 dicembre 1956, n. 1417

Art. 30

LEGGE 23 dicembre 1956, n. 1417

In vigore dal 13 gen 1957
Rapporti informativi e giudizio complessivo Il rapporto informativo annuale è redatto: a) per il personale in servizio presso la Direzione generale: 1) per i funzionari delle carriere direttive che rivestono qualifica non inferiore a quella di ispettore superiore tecnico o direttore di stabilimento di 2ª classe ed a quella di ispettore superiore amministrativo, dal direttore generale. Il giudizio complessivo è espresso dal Consiglio di amministrazione; 2) per il restante personale, dal funzionario preposto al rispettivo servizio od ufficio. Il giudizio complessivo è espresso dai direttori centrali; b) per il personale in servizio presso gli organi periferici: 1) per i capi degli stabilimenti, opifici, ispettorati, dal direttore centrale della rispettiva branca di servizio. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore generale; 2) per il restante personale, dal capo dello stabilimento, opificio, ispettorato, dal quale il personale stesso dipende. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore centrale della rispettiva branca di servizio.
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