Art. 27 · LEGGE 23 dicembre 1956, n. 1417

Art. 27

LEGGE 23 dicembre 1956, n. 1417

In vigore dal 13 gen 1957
Facoltà d'Amministrazione in materia di attribuzioni del personale Quando speciali esigenze di servizio lo richiedano, l'impiegato può essere temporaneamente destinato a mansioni di altra qualifica della stessa carriera oppure di altra carriera dello stesso ordine. Agli uffici della Direzione generale è assegnato personale dei vari ruoli e carriere, in relazione alle esigenze di servizio.
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