Art. 26 · LEGGE 23 dicembre 1956, n. 1417

Art. 26

LEGGE 23 dicembre 1956, n. 1417

In vigore dal 2 mag 1962
Personale ausiliario di vigilanza Gli agenti di custodia di 1ª e 2ª classe sono addetti ai servizi di custodia e vigilanza delle manifatture tabacchi, saline, stabilimenti e depositi e sono posti alla immediata dipendenza del direttore . Gli agenti di controllo di 1ª e 2ª classe coadiuvano gli agenti di custodia e li sostituiscono in caso di assenza o impedimento. L'agente di custodia può essere autorizzato a farsi coadiuvare nella custodia e sorveglianza della porta, dalla moglie, che non sia dipendente dell'opificio, stabilimento o deposito, verso compenso da stabilirsi dalla Direzione generale.
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