Art. 23 · LEGGE 23 dicembre 1956, n. 1417

Art. 23

LEGGE 23 dicembre 1956, n. 1417

In vigore dal 2 mag 1962
Personale tecnico della carriera di concetto I periti capi esercitano le mansioni ed assolvono gli incarichi ad essi affidati dalla direzione generale. In particolare coadiuvano gli ingegneri durante i lavori e le prove di collaudo delle opere murarie; possono essere incarichi di collaudi di impianti e macchine nei casi in cui non sia prescritto l'intervento dell'ingegnere, ovvero possono essere incaricati di classifiche e perizie di tabacchi e di coadiuvare i funzionari direttivi incaricati degli acquisti di tabacchi. Possono inoltre essere posti a capo delle agenzie di coltivazione, dei depositi di tabacchi greggi, degli stabilimenti per la lavorazione del sale di maggiore importanza o essere preposti ai reparti di lavorazione ed alle officine negli stabilimenti ed opifici di maggiore importanza. I periti principali di 1ª e di 2ª classe sono di regola preposti, nei servizi delle coltivazioni, alle agenzie di minore importanza ed ai gruppi di vigilanza, ovvero, nelle manifatture e negli stabilimenti per la produzione del sale, di minore importanza, ai reparti di lavorazione ed alle officine; nei depositi tabacchi greggi sono preposti ai servizi tecnici qualora non siano incaricati della direzione . I periti ed i periti aggiunti di 1ª e di 2ª classe sono assegnati: nei servizi delle coltivazioni, ai servizi di agenzia o di campagna come capi zona di vigilanza. Nei casi in cui non siano addetti a tali mansioni o ad altri incarichi specifici, sono assegnati ad uffici tecnici per coadiuvare il capo degli uffici stessi; nei servizi delle manifatture, saline e stabilimenti per la lavorazione del sale, a reparti di lavorazione, come capi di laboratorio qualora non siano utilizzati per altre mansioni, inerenti al ruolo di appartenenza, che siano ad essi attribuite dalla Direzione dell'opificio; nei depositi tabacchi greggi e nei depositi generi di monopolio, ai servizi di ricevimento e spedizione dei generi.
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