Art. 22 · LEGGE 23 dicembre 1956, n. 1417

Art. 22

LEGGE 23 dicembre 1956, n. 1417

In vigore dal 2 mag 1962
Personale amministrativo della carriera di concetto I revisori capi, se non sono addetti alla direzione generale per le funzioni di verifica, contabile, possono essere messi a capo dei servizi amministrativi e di riscontro presso le direzioni compartimentali per le coltivazioni tabacchi, le manifatture tabacchi, i depositi tabacchi greggi, le saline e gli stabilimenti, ovvero sono posti a capo dei depositi di generi di monopolio. I primi revisori ed i revisori sono posti a capo dei servizi amministrativi e di riscontro presso gli organi periferici dell'Amministrazione, di cui al primo comma e dei depositi di generi di monopolio, di minore importanza . I primi ragionieri sono preposti ai servizi di segreteria e di contabilità presso le manifatture tabacchi e le saline o coadiuvano, presso le Direzioni compartimentali per le coltivazioni dei tabacchi e gli stabilimenti, il funzionario che esercita le mansioni di cui al precedente comma, ovvero sono addetti, come secondi contabili, ai depositi dei generi di monopolio. I ragionieri e i vice ragionieri sono destinati agli uffici di cui ai commi precedenti e provvedono al disimpegno dei compiti che ad essi vengono affidati.
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