Art. 20 · LEGGE 23 dicembre 1956, n. 1417

Art. 20

LEGGE 23 dicembre 1956, n. 1417

In vigore dal 2 mag 1962
Personale tecnico della carriera direttiva I direttori centrali tecnici dirigono tutti i servizi che rientrano nella sfera di competenza delle singole Direzioni cui sono preposti. Gli ispettori generali tecnici e i direttori di stabilimento di prima classe in servizio presso la Direzione generale coadiuvano i direttori centrali, o sono preposti ad uffici speciali, ovvero svolgono gli incarichi ad essi affidati dal direttore generale o dai direttori centrali. Possono inoltre essere posti a capo di Direzioni compartimentali per le coltivazioni tabacchi, manifatture tabacchi, saline o stabilimenti. Gli ispettori superiori tecnici ed i direttori di stabilimento di seconda classe sono preposti ad uffici della Direzione generale, o posti a capo degli organi periferici di cui al comma precedente, di minore importanza o dei depositi di tabacchi greggi. I vice direttori di stabilimento sono preposti agli uffici tecnici dei suddetti organi periferici, coadiuvano il direttore e lo sostituiscono in caso di temporanea assenza o impedimento. I consiglieri tecnici di 1ª classe ed i consiglieri tecnici coadiuvano il vice direttore e, in ordine di anzianità, lo sostituiscono in caso di temporanea assenza o impedimento .
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