Art. 17 · LEGGE 23 dicembre 1956, n. 1417

Art. 17

LEGGE 23 dicembre 1956, n. 1417

In vigore dal 13 gen 1957
Collocamento fuori ruolo L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha facoltà di collocare fuori ruolo, per le esigenze dei servizi dell'Azienda tabacchi italiani, personale dei propri ruoli nel numero massimo di cinque unità di cui non più di due con qualifica di ispettore generale. Il collocamento fuori ruolo è disposto con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro, su proposta del Consiglio di amministrazione. L'impiegato collocato fuori ruolo non occupa posto nella, qualifica del ruolo organico cui appartiene ma è scrutinato per la promozione alla qualifica superiore in base alle normali disposizioni sull'avanzamento in carriera. Ove promosso, l'impiegato rientra in organico andando ad occupare, secondo l'ordine della graduatoria dei promossi, un posto di ruolo. Se in corrispondenza della qualifica conseguita con la promozione sussiste la possibilità di collocamento fuori ruolo, potrà disporsi, con le modalità previste dal secondo comma, il collocamento in detta posizione anche nella nuova qualifica. L'Azienda tabacchi italiani rimborserà alla Amministrazione dei monopoli di Stato l'importo lordo del trattamento economico del personale collocato fuori ruolo e verserà inoltre una somma pari ai dieci per cento dell'importo degli stipendi e degli eventuali assegni pensionabili, a titolo di contributo per il futuro trattamento di quiescenza. Nella qualifica iniziale dei ruoli cui appartengono gli impiegati collocati fuori ruolo, sono lasciati scoperti tanti posti quanti sono gli impiegati nell'indicata posizione. Il regio decreto 21 luglio 1938, n. 1196, e le successive disposizioni modificative, sono abrogati.
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