Art. 16
LEGGE 23 dicembre 1956, n. 1417
In vigore dal 2 mag 1962
Valutazione dell'anzianità per gli avanzamenti di carriera
Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione ai concorsi ed agli esami di cui agli articoli 8, 9 e 11 e agli scrutini di merito comparativo per la promozione alle qualifiche di capo tecnico aggiunto e di primo applicato, valgono le disposizioni sulla valutazione del servizio di prova, del servizio prestato in altre carriere e dei benefici ai combattenti e categorie assimilate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.
Tali disposizioni valgono anche ai fini del computo dell'anzianità richiesta per l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica di commesso
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