Art. 15 · LEGGE 23 dicembre 1956, n. 1417

Art. 15

LEGGE 23 dicembre 1956, n. 1417

In vigore dal 13 gen 1957
Passaggi a carriere superiori Gli impiegati che rivestono qualifica non inferiore a quella di primo ragioniere in possesso di uno dei diplomi di laurea indicati all'art. 3, lettera A), punto 2) i quali siano ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, per attitudine e particolari requisiti di capacità a svolgere le attribuzioni della carriera direttiva, sono ammessi a partecipare al concorso per esame di merito distinto per la promozione alla qualifica di vice ispettore amministrativo. Gli impiegati che rivestono qualifica non inferiore a quella di capo tecnico di 2ª classe, in possesso di uno dei diplomi indicati all'art. 3, lettera B), punto 2), lettere a) e b), i quali siano ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, per attitudine e particolari requisiti di capacità a svolgere le attribuzioni della carriera di concetto - ruolo del personale tecnico - sono ammessi a partecipare al concorso per esame di merito distinto per la promozione alla qualifica di perito. Coloro che rivestono la qualifica di capo tecnico di seconda classe debbono aver compiuto in essa, alla data del decreto che indice il concorso, una anzianità di almeno tre anni. Agli impiegati di cui ai commi precedenti, non può essere, in ogni caso, conferito più di un terzo dei posti per i quali è indetto il concorso. La frazione di posto superiore alla metà si considera posto intero. L'eventuale idoneità conseguita non è produttiva di alcun effetto.
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