Art. 11 · LEGGE 23 dicembre 1956, n. 1417

Art. 11

LEGGE 23 dicembre 1956, n. 1417

In vigore dal 2 mag 1962
Promozioni nelle carriere esecutive, tecnica e d'ordine Le promozioni nelle carriere esecutive, tecnica e d'ordine, sono conferite come segue: 1) quelle ad applicato, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, agli alunni d'ordine che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno due anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova; 2) quelle a capo tecnico aggiunto e da primo applicato: a) nel limite di un terzo dei posti disponibili mediante concorso per esame, rispettivamente agli applicati tecnici ed agli applicati i quali, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano complessivamente compiuto, indette qualifiche e in quelle inferiori, almeno sei anni di effettivo servizio. La frazione di posto superiore alla metà, si considera posto intero; b) per gli altri due terzi dei posti disponibili mediante scrutinio per merito comparativo rispettivamente agli applicati tecnici ed agli applicati, che abbiano complessivamente compiuto, in dette qualifiche ed in quelle inferiori, almeno otto anni di effettivo servizio; 3) NUMERO ABROGATO DALLA L. 22 OTTOBRE 1961, N. 1143; 4) quelle a capo tecnico di 1ª classe ed a computista capo, mediante scrutinio per merito comparativo, rispettivamente ai capi tecnici di 2ª classe ed ai computisti che abbiano compiuto, in tali qualifiche, almeno tre anni di effettivo servizio; 5) quelle a capo tecnico principale ed a computista principale, mediante scrutinio per merito comparativo, rispettivamente ai capi tecnici di 1ª classe ed ai computisti capo che abbiano compiuto, in tali qualifiche, almeno tre anni di effettivo servizio . 6) quelle a capo tecnico principale di la classe, mediante scrutinio per merito comparativo ai capi tecnici principali che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno tre anni di effettivo servizio .
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