Art. 7
LEGGE 4 dicembre 1956, n. 1450
In vigore dal 8 gen 1997
Si provvede al finanziamento del Fondo con un contributo stabilito in una percentuale della retribuzione indicata nel successivo ; esso è a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori.
L'azienda risponde del pagamento del contributo anche per la parte a carico del dipendente, salvo il diritte di rivalsa.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 DICEMBRE 1996, N. 658
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Le modalità di versamento sono determinate dall'istituto nazionale della previdenza sociale.
Storico versioni
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