Art. 5
LEGGE 4 dicembre 1956, n. 1450
In vigore dal 1 feb 1963
Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo tutti i dipendenti dalle società concessionarie dei pubblici servizi di telefonia e dalla Società Italcable, ivi compresi il personale supplente di commutazione ed i dirigenti.
Il personale nuovo assunto, che abbia superato il periodo di prova ai sensi dei contratti collettivi della categoria e che sia confermato in servizio dall'azienda, e iscritto al Fondo con effetto dalla data di assunzione.
Sono esclusi dall'iscrizione al Fondo:
a) gli apprendisti;
b) il personale assunto per lavori di carattere eccezionale o temporaneo;
c) Il personale assunto temporaneamente in ottemperanza a particolari disposizioni di contratto collettivo o di legge.
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