Art. 24 · LEGGE 4 dicembre 1956, n. 1450

Art. 24

LEGGE 4 dicembre 1956, n. 1450

In vigore dal 27 nov 1973
Ai superstiti indicati nell' spetta una pensione pari alle seguenti aliquote di quella già liquidata al pensionato, o che sarebbe spettata all'iscritto, escluse le maggiorazioni per i figli: 1) al coniuge solo, il 60 per cento; 2) a ciascun figlio, oltre il coniuge, il 20 per cento. Qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli, la pensione è calcolata secondo le seguenti aliquote: 1) un figlio, il 60 per cento; 2) ciascun figlio, oltre il primo, il 20 per cento. Qualora abbiano diritto a pensione i genitori, il 50 per cento. Qualora abbiano diritto a pensione fratelli o sorelle, il 15 per cento a ciascuno di essi. In ogni caso, la pensione ai superstiti non può essere complessivamente superiore all'importo di quella considerata per il computo delle aliquote loro spettanti, nè può essere inferiore al 70 per cento del trattamento minimo di pensione che spettava o che sarebbe spettato al dante causa . Se la morte dell'iscritto è avvenuta per causa di servizio, le aliquote della pensione ai superstiti sono calcolate in base a quella diretta che sarebbe spettata per invalidità contratta in servizio, osservato il disposto dell', quinto comma. Nel caso di concorso di più superstiti e di perdita del diritto a pensione da parte di uno di essi, la pensione è riliquidata secondo le norme precedenti.(2)
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