Art. 21 · LEGGE 4 dicembre 1956, n. 1450

Art. 21

LEGGE 4 dicembre 1956, n. 1450

In vigore dal 20 gen 1957
La pensione per vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui risultano raggiunti i requisiti di cui all'. La pensione per invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o di cessazione dal servizio, se posteriore. La quota di maggiorazione per il figlio invalido, qualora la richiesta relativa sia stata fatta dopo quella di pensione, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda intesa ad ottenere la quota stessa. La quota di maggiorazione per il figlio nato dopo la data di decorrenza della pensione spetta dal primo giorno del mese successivo a quello della nascita.
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