Art. 20 · LEGGE 4 dicembre 1956, n. 1450

Art. 20

LEGGE 4 dicembre 1956, n. 1450

In vigore dal 1 dic 1973
La pensione annua diretta è uguale a tanti quarantesimi della retribuzione di cui all', corrisposta all'iscritto per gli ultimi dodici mesi di servizio, e in base alla quale è stato versato il contributo, per quanti sono gli anni di iscrizione al Fondo. La retribuzione da considerare ai fini del comma precedente, in caso di liquidazione di pensione per vecchiaia, non può essere superiore all'importo che si ottiene maggiorando del 10 per cento la retribuzione media soggetta a contributo degli ultimi tre anni di effettivo servizio. La stessa limitazione si applica anche nel caso di liquidazione di pensione per invalidità, non dipendente da causa di servizio, quando sia richiesta dopo il compimento del 57° anno di età, per gli uomini, e del 52° anno di età, per le donne.(3) COMMA ABROGATO DALLA L. 22 OTTOBRE 1973, N. 672 . L'ammontare annuo della pensione escluse le eventuali quote di maggiorazione per i familiari a carico, non può superare i nove decimi della retribuzione considerata per il calcolo della pensione medesima, nè può essere inferiore a lire 780.000 annue, aumentate di lire 13.000 annue per ogni anno di iscrizione al Fondo, oltre il quindicesimo, utile al fine della misura della pensione. Se la pensione è liquidata per invalidità dipendente da causa di servizio, la pensione stessa non può essere inferiore ai due quinti della retribuzione indicata nel primo comma; nè, in ogni caso, al trattamento minimo stabilito nel comma precedente. Tuttavia, qualora per la stessa causa invalidante spetti la liquidazione di una rendita nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la pensione a carico del Fondo viene diminuita di quanto occorre perchè il trattamento complessivo, escluse le eventuali quote di maggiorazione per familiari a carico, non superi l'intero importo della retribuzione effettivamente percepita al momento dell'infortunio, fermo restando, comunque, il trattamento minimo di cui al comma precedente. (3) (COMMA ABROGATO DALLA L. 13 LUGLIO 1967, N. 583). La pensione annua è divisa in tredici quote, di cui dodici sono corrisposte nel corso dell'anno e la tredicesima in occasione delle festività natalizie.
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