Art. 2
LEGGE 4 dicembre 1956, n. 1376
In vigore dal 5 gen 1957
Nel nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è inserito il seguente art. 45-bis: "Se decorsi i termini assegnati o prorogati ai sensi degli articoli precedenti non sia stata prodotta la giustificazione, oppure nel caso che nel decreto tavolare non fosse stabilito alcun termine, il giudice tavolare ha facoltà, previa fissazione di un termine perentorio per la giustificazione della prenotazione assegnato alla parte che la conseguì, di ordinare che la prenotazione medesima sia cancellata d'ufficio, e con essa le iscrizioni che ai sensi dell'art. 49 fossero state accordate sul diritto prenotato, purchè la causa che ha originato la prenotazione sia stata definita o abbandonata o il provvedimento amministrativo sia stato conseguito".
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