Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 1 dic 1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. È convertito in legge il decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1110, concernente la modificazione del dazio doganale applicato sui residui della lavorazione degli oli minerali da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 novembre 1956 GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI - ZOLI - MEDICI - CORTESE - MATTARELLA Visto, il Guardasigilli: MORO
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