Art. 1
1 / 1In vigore dal 1 dic 1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
È convertito in legge il decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1110, concernente la modificazione del dazio doganale applicato sui residui della lavorazione degli oli minerali da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 29 novembre 1956
GRONCHI
SEGNI - ANDREOTTI - ZOLI - MEDICI - CORTESE - MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1956-11-29;1330#art-1