Art. 9
LEGGE 27 novembre 1956, n. 1407
In vigore dal 13 gen 1957
Ai fini dell'assistenza, scolastica e climatica, sono equiparati agli orfani, i figli degli iscritti capi famiglia, dispensati dal servizio senza diritto a pensione, per infermità che comporti assoluta e permanente inabilità a proficuo lavoro, semprechè nati da matrimonio contratto in data anteriore alla cessazione dal servizio.
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