Art. 6 · LEGGE 27 novembre 1956, n. 1407

Art. 6

LEGGE 27 novembre 1956, n. 1407

In vigore dal 13 gen 1957
L'articolo 53 del citato testo unico è sostituito dal seguente: "Gli ufficiali in servizio permanente, iscritti da almeno sei anni all'Opera di previdenza, che siano collocati in posizione ausiliaria o nella riserva, acquistano il diritto alla liquidazione dell'indennità di buonuscita all'atto del collocamento in detta posizione, a condizione che essi abbiano conseguito il diritto a pensione ordinaria".
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