Art. 3
LEGGE 8 novembre 1956, n. 1317
In vigore dal 14 dic 1956
All'art. 7 della legge 10 marzo 1955, n. 96, è aggiunto il seguente comma:
"Le domande per ottenere la concessione dei benefici previsti dagli articoli 4, 5 e 6 dovranno essere presentate, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge".
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