Art. 2 · LEGGE 8 novembre 1956, n. 1317

Art. 2

LEGGE 8 novembre 1956, n. 1317

In vigore dal 14 dic 1956
Dopo il quarto comma dell'art. 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, è aggiunto il seguente comma: "Le disposizioni precedenti si applicano anche ai sanitari ospedalieri".
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