Art. 9 · LEGGE 31 luglio 1956, n. 991

Art. 9

LEGGE 31 luglio 1956, n. 991

In vigore dal 22 set 1956
Il primo comma dell'art. 33 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente: "Il trattamento di previdenza stabilito nell'art. 31 non è subordinato alla cancellazione dagli albi forensi, ed è cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione volontaria della Previdenza sociale e con qualsiasi altro assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale".
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