Art. 7 · LEGGE 31 luglio 1956, n. 991

Art. 7

LEGGE 31 luglio 1956, n. 991

In vigore dal 22 set 1956
Il testo dell'art. 24 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente: "L'avvocato o procuratore al quale l'autorità giudiziaria conferisca, un incarico retribuito è tenuto a corrispondere alla Cassa, anche se non vi sia iscritto, e qualunque sia la natura e l'oggetto dell'incarico, la percentuale seguente sull'importo della retribuzione: a) 4 per cento sulle somme da lire 50.001 a lire 200.000; b) 6 per cento sulle somme da lire 200.001 a lire 500.000; c) 10 per cento sulle somme da lire 500.001 a lire 1.000.000; d) 20 per cento sulle somme eccedenti il milione di lire. La percentuale è calcolata sulla retribuzione al netto della imposta di ricchezza mobile. La rinuncia calla retribuzione non esonera dal pagamento della percentuale dovuta alla Cassa".
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