Art. 5 · LEGGE 31 luglio 1956, n. 991

Art. 5

LEGGE 31 luglio 1956, n. 991

In vigore dal 22 set 1956
Il testo dell'art. 19 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente: "Ogni procuratore od avvocato, anche non iscritto alla Cassa, è tenuto a corrispondere ad essa un contributo quando eserciti il proprio ministero in qualsiasi procedimento di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, anche in sede volontaria, e in qualsiasi processo di competenza delle giurisdizioni amministrative, speciali, militari e delle Commissioni tributarie. Tale contributo è dovuto per ciascun grado di giurisdizione ed è unico per ogni procuratore o avvocato che rispettivamente rappresenti o difenda più parti. La misura del contributo è la seguente: 1) davanti agli uffici di conciliazione. . . . . . . . . . L. 100 2) davanti ai pretori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 200 3) davanti ai Tribunali ordinari e militari e alle Giunte provinciali amministrative . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 300 4) davanti alle Corti di appello, ai Tribunali territoriali delle acque pubbliche, alle Corti di assise ed alle Corti di appello. L. 400 5) davanti alla Corte costituzionale, alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Tribunale supremo militare, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, alla Commissione centrale delle imposte dirette . . . . . . . . . . L. 500 6) davanti ad altre giurisdizioni amministrative o speciali ed alle Commissioni tributarie: a) se di primo grado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 300 b) se di secondo grado o unico grado . . . . . . . . . . . L. 400
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