Art. 3
LEGGE 31 luglio 1956, n. 991
In vigore dal 22 set 1956
Il testo dell' della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:
"La Giunta esecutiva è composta dal presidente e da due membri effettivi e due supplenti eletti fra i propri componenti dal Consiglio di amministrazione".
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