Art. 14 · LEGGE 31 luglio 1956, n. 991

Art. 14

LEGGE 31 luglio 1956, n. 991

In vigore dal 22 set 1956
Nel secondo comma dell'art. 54 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sono soppresse le parole "e risultino con un reddito medio dell'ultimo quinquennio, accertato ai fini della imposta di ricchezza mobile, non superiore a un milione di lire all'anno". Nel quarto comma dell'art. 56 della legge predetta è soppressa la disposizione risultante al n. 3) e riferentesi al reddito medio dell'ultimo quinquennio accertato ai fini dell'imposta complementare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1956-07-31;991#art-14