Art. 14
LEGGE 31 luglio 1956, n. 991
In vigore dal 22 set 1956
Nel secondo comma dell'art. 54 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sono soppresse le parole "e risultino con un reddito medio dell'ultimo quinquennio, accertato ai fini della imposta di ricchezza mobile, non superiore a un milione di lire all'anno".
Nel quarto comma dell'art. 56 della legge predetta è soppressa la disposizione risultante al n. 3) e riferentesi al reddito medio dell'ultimo quinquennio accertato ai fini dell'imposta complementare.
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