Art. 10 · LEGGE 31 luglio 1956, n. 991

Art. 10

LEGGE 31 luglio 1956, n. 991

In vigore dal 22 set 1956
Il testo dell'art. 34 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente: "La misura della pensione è quella derivante dalla somma dell'annualità risultante dalla tabella applicabile tra quelle allegate alla presente legge con le lettere A, B, C, e dell'annualità risultante dall'applicazione dei coefficienti previsti nella tabella E ad ogni lira del capitale accumulato nel conto individuale per effetto della ripartizione prevista dall'art. 51".
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