Art. 1
LEGGE 31 luglio 1956, n. 991
In vigore dal 22 set 1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Al testo dell'art. 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è aggiunto il seguente comma:
"Soltanto gli iscritti alla Cassa possono fruire dei benefici che possono essere concessi a norma della presente legge".
Storico versioni
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