Art. 4
Protocollo

Art. 4

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In vigore dal 21 ott 1956
. Le perdite, come pure le moratorie che fosse necessario concedere in connessione con la realizzazione dei piani previsti nel presente Protocollo, saranno sostenute da entrambe le Parti nella misura corrispondente, in conformità a quanto verrà stabilito negli accordi previsti nell'.
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