Art. 1
LEGGE 26 luglio 1956, n. 824
In vigore dal 22 ago 1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge;
È assegnata la somma di un miliardo di lire al "Fondo per l'incremento edilizio", costituito ai sensi dell' della legge 10 agosto 1950, n. 715.
La somma è versata nel conto corrente esistente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato ai "Fondo per l'incremento edilizio".
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