Art. 3 · LEGGE 25 luglio 1956, n. 859

Art. 3

LEGGE 25 luglio 1956, n. 859

In vigore dal 25 ago 1956
Le disposizioni di cui all'art. 1 della presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 17 luglio 1954, n. 522, salvo il disposto del primo comma dell'art. 25 della legge stessa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 luglio 1956 GRONCHI SEGNI - CASSIANI - MORO - ZOLI - ANDREOTTI - MEDICI - TAVIANI - CORTESE - MATTARELLA Visto, il Guardasigilli: MORO
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