Art. XXI
Convenzione

Art. XXI

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In vigore dal 9 set 1956
Articolo XXI 1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma appena possibile. 2. La presente Convenzione avrà effetto dal 1 gennaio dell'anno solare in cui tale scambio avrà avuto luogo. Essa continuerà ad aver vigore per un periodo di cinque anni a partire dal 1 gennaio sopra indicato ed indefinitivamente dopo tale periodo, ma può essere fatta cessare da ciascuno degli Stati contraenti alla fine del quinquennio o in qualsiasi momento successivo, purchè sia stata denunziata almeno sei mesi prima; in tale ipotesi, la presente Convenzione cesserà di avere efficacia dal 1 gennaio successivo alla scadenza del suddetto periodo di mesi sei.
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