Art. XVIII
Convenzione

Art. XVIII

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In vigore dal 9 set 1956
Articolo XVIII Ciascuno degli Stati contraenti può riscuotere le imposte, che sono oggetto di questa Convenzione, applicate dall'altro Stato contraente (come se dette imposte fossero applicate da esso stesso) in modo da impedire che le esenzioni o riduzioni di aliquota concesse in base alla presente Convenzione da tale altro Stato contraente vadano a vantaggio di persone che non abbiano diritto a tali benefici.
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